(massima n. 1)
All'appello ex art. 322 bis c.p.p. contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo si applicano le disposizioni dell'art. 310 c.p.p., per il quale il procedimento si svolge nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., senza le precisazioni, riguardanti solo il procedimento di riesame, dell'art. 324, comma sesto, c.p.p. sulle persone destinatarie dell'avviso di udienza, che deve perciò essere notificato anche ai soggetti controinteressati. (Nella fattispecie la Corte ha stabilito che l'avviso dell'udienza di appello doveva essere notificato anche alle curatele dei fallimenti interessate a contrastare la pretesa della banca appellante).