(massima n. 1)
In tema di sequestro preventivo, avverso il provvedimento del giudice delle indagini preliminari nella parte non concernente la imposizione del vincolo cautelare in quanto tale, ma unicamente le modalità di attuazione dello stesso, non può essere esperito procedimento di riesame, ma solo ricorso per cassazione. (Fattispecie relativa a decisione del tribunale del riesame, che, confermando il provvedimento cautelare di sequestro di due pontili galleggianti con accessori corpi morti, catene, passerelle ecc., aveva annullato parte delle disposizioni attuative del provvedimento stesso, ritenendole esorbitanti dalla funzione della misura cautelare. La Cassazione, su ricorso del P.M., enunciando il principio sopra riportato, ha annullato con rinvio l'ordinanza del riesame).