(massima n. 1)
L'ordine di cancellazione di frasi sconvenienti ed offensive connesso alla esigenza di assicurare il decoro del procedimento e la serenitā del giudizio č affidato al potere discrezionale del giudice, esercitabile anche d'ufficio, ed č insindacabile in sede di legittimitā, anche nel caso di motivazione sintetica, riferita cioč alla sola indicazione delle espressioni censurate.