(massima n. 1)
Il sequestro preventivo operato in via d'urgenza dalla polizia giudiziaria segue la disciplina dell'art. 321, commi 3 bis e 3 ter c.p.p. Esso va, perciò, notificato entro quarantotto ore al pubblico ministero il quale, se non dispone il dissequestro, deve chiedere al giudice la convalida entro quarantotto ore dalla notificazione. Se il giudice non lo convalida entro dieci giorni, il sequestro perde efficacia. La tutela apprestata dall'ordinamento contro il sequestro preventivo di P.G. così decaduto non è offerta dall'art. 321, terzo comma, c.p.p., che prevede la revoca, la quale attiene al venir meno delle esigenze cautelari, e non alla perenzione del sequestro o alla sua illegittimità per mancanza del fumus delicti, bensì dall'art. 322 bis c.p.p. che, quale norma di chiusura, consente l'appello contro tutti i provvedimenti in materia di sequestro preventivo, non soggetti al riesame ex art. 322 c.p.p. (Fattispecie nella quale la S.C. ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il tribunale, anziché qualificare come appello la richiesta di riesame, ai sensi dell'art. 568, quinto comma c.p.p. e decidere nel merito, ne aveva dichiarato l'inammissibilità, sul rilievo che essa era diretta contro un provvedimento della P.G., anziché del giudice).