(massima n. 2)
La circostanza che, nelle more delle indagini preliminari, i terreni oggetto di lottizzazione abusiva siano stati venduti a persona — fisica o giuridica — diversa dall'indagato, non rileva, perché non esclude la esistenza e perseguibilità del reato né osta alla confisca di cui all'art. 19, L. 28 febbraio 1985, n. 47, che, misura di sicurezza patrimoniale obbligatoria connessa alla oggettiva illiceità della cosa, consente l'adozione del sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321, comma 2, c.p.p., e colpisce i beni anche in capo a terzi possessori i quali, se estranei al reato ed acquirenti in buona fede, possono far valere i loro diritti in sede civile. (Nell'affermare detto principio la corte ha altresì escluso che il terzo possessore non indagato abbia diritto all'invio della informazione di garanzia).