(massima n. 1)
Il D.L. 18 novembre 1995 n. 489, reiterato con il D.L. 18 gennaio 1996 n. 22 attraverso un inasprimento delle pene previste per i reati di cui all'art. 12 L. 30 dicembre 1986, n. 943, la disciplina predisposta per consentire una «regolarizzazione dell'offerta di lavoro», molto simile a quella già stabilita dall'art. 16 L. n. 943 del 1986, e con la statuizione di una normativa tesa ad offrire un minimo di tutela sanitaria, assistenziale e previdenziale ai lavoratori extracomunitari dimostrano come sussista un particolare interesse, costituzionalmente rilevante e garantito, dello Stato all'eliminazione del fenomeno del cosiddetto lavoro nero e del conseguente sfruttamento della manodopera extracomunitaria. La determinazione di una causa speciale di estinzione del reato di cui all'art. 16 L. n. 943 del 1986, contenuta nei commi 10 e 11 dell'art. 12 del D.L. n. 22 del 1996, e la possibilità di consentire la cessazione della permanenza della predetta contravvenzione tramite il rilascio dell'autorizzazione da parte del competente ufficio provinciale del lavoro chiariscono che è in facoltà del datore di lavoro far cessare la situazione illecita e ridurre una condizione di illegalità diffusa contrastante con i principi di eguaglianza e di solidarietà sanciti dalla nostra Costituzione, sicché il sequestro preventivo di un locale nel quale prestavano servizio varie lavoratrici extracomunitarie assunte irregolarmente può essere revocato in virtù dell'adempimento di dette condizioni.