(massima n. 1)
Ai fini della individuazione del magistrato di sorveglianza territorialmente competente a provvedere sulla richiesta di conversione della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato, deve in ogni caso farsi riferimento al luogo di residenza di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 107 della L. 24 novembre 1981 n. 689, atteso il carattere di specialità di tale norma rispetto alla disciplina generale dettata, in materia di competenza per territorio della magistratura di sorveglianza, dall'art. 677 c.p.p. Ne consegue che, ai fini anzidetti, non può, quindi, aversi riguardo al luogo in cui il condannato sia detenuto o internato, specie quando la privazione della libertà sia di non lunga durata e tale, quindi, da non comportare uno stabile radicamento in quel medesimo luogo degli usuali interessi del soggetto; e ciò anche alla luce della considerazione pratica secondo cui il magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato ha, da libero, la sua abituale residenza è meglio in grado di determinare le modalità di esecuzione della pena conseguente alla conversione, di controllarne l'effettiva osservanza e di adottare, in caso di inadempienza, gli opportuni rimedi.