(massima n. 1)
La curatela del fallimento che ha ottenuto il sequestro conservativo č portatrice di un concreto interesse al mantenimento della misura cautelare ed č pertanto, sulla base dei principi desumibili dal combinato disposto degli artt. 318, 324 e 127 c.p.p., titolare del diritto di ottenere la notifica dell'avviso dell'udienza camerale fissata per il riesame, nonchč di partecipare all'udienza medesima. (Nella specie, la curatela del fallimento si era costituita parte civile nel procedimento per il reato di bancarotta).