(massima n. 1)
L'esclusione del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione a cagione di «colpa grave» dell'interessato, ammissibile anche quando quest'ultima attenga a comportamenti posti in essere prima della privazione della libertà, postula che si tratti di colpa equiparabile al dolo, di cui venga, inoltre, dimostrato l'oggettivo nesso di causalità con l'adozione del provvedimento cautelare. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Suprema Corte ha escluso che la sussistenza della colpa grave, da parte di soggetto che aveva subito custodia cautelare sotto l'accusa di concussione e falso, potesse dirsi dimostrata sulla base di elementi costituiti dall'avere quegli: a) operato al di fuori della propria competenza territoriale, nell'eseguire l'ispezione ad un esercizio commerciale; b) omesso di fare di ciò rapporto ai suoi superiori; c) omesso di indicare nel verbale da lui redatto la pena pecuniaria applicabile; d) omesso di effettuare il sequestro dei prodotti ritenuti irregolari).