(massima n. 1)
La «colpa grave che, ai sensi dell'art. 314, comma 1, c.p.p., esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, può consistere anche nell'aver posto in essere una condotta consapevole e volontaria tale da aver creato una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità ragionevolmente ritenuta in pericolo, sempre che l'evento sia rappresentato o voluto. (Nella specie è stata ritenuta gravemente colposa, nel senso anzidetto, la condotta di persona che, mantenendo contatti con esponenti delle c.d. «brigate rosse», si era prestata ad espletare funzioni di «messaggera» e si era altresì attivata per fornire notizie su procedimenti penali in corso ai soggetti che vi erano coinvolti).