(massima n. 1)
In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, in ragione della tassativa formulazione del comma 2 dell'art. 314 c.p.p. non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione né la violazione dell'art. 274 c.p.p., relativo alle esigenze cautelari, né l'inosservanza dei principi di adeguatezza e proporzionalitą delle misure enunciati nel successivo art. 275, mentre tale diritto si configura ove sussista una causa d'illegittimitą enucleabile dall'art. 273 o dall'art. 280 stesso codice.