(massima n. 3)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, qualora la condotta e lo scopo riconosciuti dall'imputato già nel corso delle indagini preliminari siano stati accertati solo in dibattimento, portando alla sua assoluzione, non gli si può attribuire la colpa grave di aver contribuito al mantenimento della custodia cautelare a partire dal momento in cui egli ha posto quelle circostanze decisive all'attenzione dell'inquirente, che avrebbe potuto accertarle e riscontrarle fino al punto, se non di far emergere l'estraneità dell'imputato ai fini attribuitigli, quanto meno di ritenere attenuato il quadro indiziario posto a sostegno della custodia cautelare e, per effetto di quell'omesso accertamento, ingiustamente mantenuta.