(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, in ipotesi di processo avente ad oggetto pił imputazioni, allorché il provvedimento restrittivo della libertą personale sia fondato su pił contestazioni, la condanna anche per una sola di queste che sia stata comunque idonea, autonomamente, a legittimare la compressione della libertą impedisce il sorgere del diritto alla riparazione, irrilevante risultando il proscioglimento dalle altre imputazioni.