(massima n. 1)
La liquidazione dell'indennizzo per la riparazione dell'ingiusta detenzione č svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertā, e ciō sia per effetto dell'applicabilitā, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643, comma primo, c.p.p., che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore dinamico che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertā di ciascuno, dal quale deriva la doverositā di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell'ingiusta detenzione. (In applicazione di detto principio la Corte ha confermato la legittimitā della liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione effettuata tenendo conto, fra l'altro, della circostanza che l'imputato, privato della libertā, non fosse stato in grado di interessarsi personalmente alla sua azienda e del fatto che, per cinque anni, non avesse potuto utilizzare la somma versata a titolo di cauzione al momento della concessione della libertā provvisoria).