(massima n. 1)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, poiché il relativo diritto non può che essere realizzato per via giudiziaria e sorge, pertanto, solo con la pronuncia giudiziale di accoglimento della richiesta avanzata dall'interessato, il giudice, nell'adottare la detta pronuncia, deve individuare ed applicare la normativa vigente al momento, senza che ciò implichi una indebita attribuzione alla medesima del carattere della retroattività. Ne consegue che la determinazione della somma dovuta a titolo di riparazione va effettuata tenendo conto del maggior tetto massimo previsto dall'art. 315, comma 2, c.p.p., nel testo novellato dall'art. 15, comma 1, lett. b), della legge 16 dicembre 1999 n. 479, anche quando la custodia cautelare sia stata sofferta in epoca antecedente all'entrata in vigore di detta legge. L'eventuale inosservanza di tale principio è rilevabile anche in sede di legittimità, sempre che, con il ricorso, siano stati posti in discussione i criteri normativi utilizzati dal giudice di merito per pervenire alla liquidazione contestata.