(massima n. 1)
Il presupposto per l'esercizio del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non puņ essere mai costituito dalla statuizione pronunciata in sede di giudizio incidentale, resa rebus sic stantibus, essendo necessaria una decisione emessa all'esito di una plena cognitio. Un presupposto ineludibile anche sul piano testuale, alla stregua dell'art. 315, primo comma, c.p.p., che collega l'esercizio del diritto alla riparazione esclusivamente alla «decisione irrevocabile» di cui all'art. 314, secondo (e terzo) comma dello stesso codice, indicando, appunto, la «sentenza di proscioglimento o di condanna ... divenuta irrevocabile» (la «sentenza di non luogo a procedere ... divenuta inoppugnabile», il «provvedimento di archiviazione»). (Nella fattispecie, la Corte Suprema ha affermato la sopravvenuta carenza di interesse al gravame nei confronti di una persona sottoposta a misura custodiale e nelle more del giudizio di impugnazione incidentale rimessa in libertą).