(massima n. 1)
Dall'art. 314, comma 4, c.p.p., in base al quale il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della pena, può dedursi anche il principio contrario, e cioè che chi ha ottenuto la riparazione non può ottenere anche la fungibilità in relazione allo stesso periodo di ingiusta detenzione. Infatti, ove così non fosse, si determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza, in quanto, a parità di situazioni, verrebbero a stabilirsi trattamenti differenziati tra chi, avendo ottenuto la fungibilità, non potrebbe ottenere la riparazione e chi, avendo ottenuto la riparazione, avrebbe diritto anche alla fungibilità.