(massima n. 1)
Nel caso in cui lo stesso soggetto proponga due istanze volte ad ottenere la riparazione per un unico periodo di ingiusta detenzione derivante dallo stesso titolo, si verifica l'ipotesi di litispendenza prevista dall'art. 273, comma 1, c.p.c. ed il possibile conflitto tra giudicati si evita tramite la riunione imposta dallo stesso art. 273; tuttavia, ove la riunione non sia avvenuta, la questione dell'ammissibilitą (o la stessa inammissibilitą) per ragioni formali di una delle due istanze, non pregiudica la decisione dell'altra che risulti regolarmente proposta e non si verifica pertanto l'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di cui all'art. 295 detto codice.