(massima n. 2)
Nel caso in cui sia stata pronunciata assoluzione perché il fatto non è più previsto come reato a seguito di modifica legislativa, non rileva ai fini dell'esclusione, ex art. 341, comma 5 c.p.p., del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, la circostanza che il giudice abbia utilizzato una formula terminativa impropria (nella specie perché il fatto non sussiste), dovendosi guardare alla volontà effettiva contenuta nella decisione. (Fattispecie relativa ad assoluzione per il reato ex art. 323 c.p., come modificato dalla legge 16 luglio 1997, n. 234).