(massima n. 1)
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, nel caso di ordine di carcerazione illegittimamente emesso, al giudice della riparazione č precluso provvedere sulla relativa istanza fino quando non sia definito il procedimento dal quale deriva l'ordine di esecuzione della pena illegittimo. (In applicazione del principio la Corte ha rigettato il ricorso avverso la dichiarazione di inammissibilitą pronunziata dalla corte d'appello, atteso che la sentenza di condanna, a seguito della quale era stato emesso, e successivamente revocato, il provvedimento esecutivo, non era passata in giudicato per irregolaritą della notifica dell'avviso di deposito).