(massima n. 1)
Non č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale dell'art. 314, commi primo e quarto, c.p.p. per contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost. in relazione alla non fedele attuazione della direttiva di cui all'art. 2, comma primo n. 100 L. delega n. 81 del 16 febbraio 1987, e con gli artt. 2, 3 e 24 Cost., per violazione dei principi di tutela della libertā personale e di solidarietā, alla cui stregua nella nozione di errore giudiziario vanno ricomprese tutte le ipotesi di custodia cautelare risultate obiettivamente ingiuste , nella parte in cui non č previsto il diritto alla riparazione della custodia cautelare sofferta per una durata superiore alla pena inflitta, restando preclusa, nell'ipotesi di pių titoli cautelari, la liquidazione dell'indennitā in ordine alle imputazioni per le quali č intervenuta l'assoluzione nel merito, anche se l'effettivo periodo di custodia risulti superiore alla pena inflitta o che sarebbe stata inflitta per altra imputazione qualora il reato non fosse stato dichiarato estinto per prescrizione.