(massima n. 1)
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, anche se trae ispirazione dall'art. 24, comma 4 Cost., è stato introdotto nell'ordinamento giuridico con gli artt. 314 e 315 del nuovo codice di procedura penale e può applicarsi retroattivamente nei limiti previsti dall'art. 245, comma 2 lett. g) disp. trans. Esso, pertanto, non si applica quando, al momento dell'entrata in vigore del nuovo codice, sia stato esaurito il procedimento nell'ambito del quale è stata sofferta la custodia cautelare.