(massima n. 1)
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice deve fondare la propria decisione su fatti concreti esaminando la condotta del richiedente sia prima che dopo la perdita della libertą ed indipendentemente dalla conoscenza che il prevenuto abbia avuto dell'inizio delle indagini al fine di stabilire, con valutazione ex ante non se la condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autoritą procedente, la falsa apparenza della sua configurabilitą come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della domanda fondato sul rilievo che l'imputato, tollerando la frequentazione della propria casa da parte di tossicodipendenti implicati nei reati di droga per cui v'erano le indagini, aveva colpevolmente giustificato il convincimento nell'A.G. del suo stesso coinvolgimento in quei reati).