(massima n. 1)
Non può dar luogo al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione il fatto che il soggetto che ha subito custodia cautelare sia stato poi condannato, in esito al giudizio di merito, ad una pena condizionalmente sospesa, atteso che l’art. 273, comma 2, c.p.p., nella parte in cui stabilisce il divieto di applicazione di misure cautelari “se sussiste una causa di estinzione del reato”, si riferisce a cause già esistenti ed operanti e non già a cause che possano intervenire in un momento successivo.