(massima n. 1)
Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione non possono essere prospettate per la prima volta dinanzi alla Corte di Cassazione le ragioni ostative all'accoglimento della domanda, trovando applicazione i principi del processo civile sull'onere della prova. (Nella specie, l'Avvocatura dello Stato non si era costituita dinanzi alla Corte di Appello che aveva accolto l'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione).