(massima n. 1)
La proposizione di una domanda di riparazione per ingiusta detenzione non č preclusa dalla circostanza che la Corte di cassazione abbia rigettato un ricorso avverso un provvedimento adottato dal Trib. lib. dopo che un'altra pronuncia della medesima Corte, investita del medesimo ricorso, aveva disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. (Fattispecie relativa ad una duplicazione materiale del ricorso, in cui la S.C. si č pronunziata due volte sul medesimo oggetto).