(massima n. 2)
Nonostante il silenzio sul punto dell'art. 425 c.p.p., con la sentenza di non luogo a procedere ben può essere applicata dal giudice per le indagini preliminari, nei casi consentiti dalla legge, la misura di sicurezza personale. (Nella fattispecie, essendo stato ritenuto provato l'accordo fra gli imputati per commettere il delitto di rapina non seguito dalla commissione del medesimo, era stata applicata nei loro confronti la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno).