(massima n. 1)
Qualora nei confronti di soggetto sottoposto in via provvisoria alla misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, ai sensi degli artt. 312 e 313 c.p.p., venga disposta la proroga dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 305, comma 1, c.p.p., l'operativitā di tale provvedimento di per sé non incidente, nell'immediato, sulla posizione giuridica dell'imputato č da considerare subordinata alla condizione che, a seguito della ritenuta insussistenza di malattie mentali, venga ripristinata la custodia cautelare; nella quale ipotesi, ove poi sopravvenga condanna, troverā applicazione il disposto di cui all'art. 657, comma 1, c.p.p., in base al quale, nel determinare la pena residua da espiare, deve tenersi conto anche del tempo in cui il condannato č stato sottoposto provvisoriamente a misura di sicurezza detentiva, poi non applicata in via definitiva. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha respinto il ricorso proposto dall'imputato, in cui si lamentava l'illegittimitā del provvedimento di proroga adottato dal giudice procedente ai sensi del citato art. 305, comma 1, c.p.p.).