(massima n. 1)
L'operativitą immediata di un provvedimento col quale il tribunale in sede di riesame annulli l'ordinanza applicativa della misura custodiale e rimetta in libertą l'indagato, deve perdurare sino a quando non intervenga, per effetto di impugnazione, un eventuale provvedimento di segno contrario con carattere irrevocabile. (Affermando siffatto principio la Corte Suprema ha ritenuto che illegittimamente, a seguito di sentenza della Cassazione di annullamento di un'ordinanza di rimessione in libertą emessa in sede di riesame, fosse stato disposto il ripristino dello stato di detenzione, prima ancora che si esaurisse la fase rescissoria dell'impugnazione. In particolare é stato rilevato che in tal modo si era vanificata la portata del principio di cui all'art. 588, comma 2, cui le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertą personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo e non si era considerato che la sentenza di annullamento con rinvio non ha carattere di definitivitą).