(massima n. 1)
In tema di riesame avverso provvedimenti che dispongono una misura coercitiva l'osservanza del termine di almeno tre giorni dall'udienza a decorrere dalla notificazione, stabilito dall'art. 309, ottavo comma, c.p.p., entro cui deve essere dato avviso all'imputato (o alla persona sottoposta alle indagini) ovvero al suo difensore non č applicabile per l'ipotesi di udienza fissata in prosecuzione di quella tenuta nel rispetto del termine dilatorio di tre giorni fissato per la notifica dell'avviso. (Nella specie, la prosecuzione dell'udienza era stata disposta allo scopo di assicurare la presenza del detenuto al dibattimento, avendo egli richiesto di essere sentito).