(massima n. 1)
Il mancato rispetto del termine di tre giorni liberi che ai sensi dell'art. 309 comma ottavo c.p.p. devono intercorrere tra la notifica dell'avviso e la data fissata per la discussione della richiesta di riesame non dą luogo a nullitą assoluta, ma a nullitą di carattere generale che deve essere tempestivamente eccepita. Detta nullitą, peraltro, non incide sull'efficacia della misura cautelare, qualora la decisione del tribunale della libertą sia intervenuta nel termine di dieci giorni fissato dal comma decimo del citato articolo.