(massima n. 1)
Una volta disposta dal Tribunale della libertą l'acquisizione degli atti sui quali il P.M. aveva fondato la richiesta del provvedimento cautelare, ma che aveva omesso di trasmettere, deve essere riconosciuto al difensore dell'imputato un termine pari almeno a tre giorni per il loro esame, non potendo essere eluso il termine minimo stabilito dalla legge per la cognizione degli atti e la preparazione della difesa.