(massima n. 1)
Anche in tema di misure cautelari č valido il principio del ne bis in idem, sia pure rebus sic stantibus; per superarlo č necessario che lo stato risultante dagli atti subisca una trasformazione in senso favorevole all'indagato sė che risultino mancanti, per fatti sopravvenuti (od anche per la prospettazione di fatti preesistenti all'epoca della misura imposta ma non presi in considerazione dal giudice nell'ordinanza applicativa), le condizioni di applicabilitā previste dall'art. 273 c.p.p. o dalle disposizioni relative alle singole misure, ovvero le esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p.