(massima n. 1)
Non è consentita alcuna dilazione del termine perentorio stabilito dall'art. 309 comma 9 c.p.p. per la decisione del tribunale al di fuori dei casi tassativamente indicati nell'art. 101 delle norme di attuazione che, costituendo eccezione alla norma generale, non sono suscettibili di interpretazione estensiva. Ciò risponde alla ratio della suddetta norma che nello stabilire un termine perentorio breve per il riesame delle ordinanze del Gip limitative della libertà — termine che decorre dalla data di ricezione degli atti indicati nell'art. 291 c.p.p. — ha voluto evitare che lo stesso venisse eluso procrastinando il dies a quo con richieste di atti all'autorità procedente. (Fattispecie in cui il tribunale, investito del riesame, aveva rilevato d'ufficio la incompletezza degli atti trasmessi, mancando la relata di notifica del provvedimento dispositivo della custodia in carcere al difensore, ed aveva, quindi, adottato le statuizioni di competenza a distanza di alcuni mesi dalla proposizione della richiesta; la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale enunciando il principio di cui in massima).