(massima n. 2)
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare a norma dell'art. 309, comma 10, si verifica nel solo caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento del tribunale, emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile.