(massima n. 1)
La rinuncia dell'indagato o del difensore alla sospensione dei termini in periodo feriale ai fini dell'immediata trattazione dell'istanza di riesame di provvedimento in materia di libertą personale, importa che il dies a quo del termine di inefficacia della misura coercitiva, previsto dall'art. 309, decimo comma, c.p.p., cominci a decorrere ex novo dalla data di deposito in cancelleria dell'atto di rinunzia, senza poter computare le frazioni di tempo gią trascorse nel periodo feriale dalla data di arrivo degli atti al tribunale del riesame.