Cassazione penale Sez. I sentenza n. 335 del 23 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La dichiarazione di rinuncia alla sospensione feriale dei termini, formulata in termini generali in un qualsiasi atto del procedimento, ha efficacia anche con riguardo ai procedimenti incidentali (nella specie trattavasi di procedimento di riesame) che si collocano nell'ambito di quello principale, nulla rilevando l'eventualitą (facilmente scongiurabile con opportuni accorgimenti organizzatori) che di detta rinuncia il giudice del procedimento incidentale possa non venire a conoscenza dagli atti a lui trasmessi.

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