(massima n. 2)
La titolaritą del diritto di abitazione riconosciuto dall'art. 540 comma secondo c.c. al coniuge superstite sulla casa adibita a residenza familiare - che, costituendo ex lege oggetto di un legato, viene acquisito immediatamente da detto coniuge, secondo la regola dei legati di specie, al momento dell'apertura della successione - ha esclusivo riferimento al diritto dominicale spettante sull'abitazione del de cuius, con la conseguenza che, nel caso di residenza familiare ubicata in un immobile in proprietą esclusiva di quest'ultimo, il diritto del coniuge superstite non incontra, simmetricamente, alcun limite, anche se, di fatto, parte dell'immobile sia temporaneamente occupato da terzi.