(massima n. 1)
Atteso il principio per cui, in caso di sequestro effettuato a seguito di decreto di perquisizione, il riesame può investire anche quest'ultimo provvedimento, deve derivarne l'ulteriore conseguenza che, secondo il disposto del comma 9 dell'art. 309 c.p.p., il tribunale può integrare o completare l'eventuale insufficienza o carenza di motivazione, divenendo, perciò, del tutto indifferente se detta motivazione, in precedenza, fosse stata completa ed esauriente, dato che il provvedimento dispositivo dell'eseguito sequestro e l'ordinanza decisoria sulla richiesta di riesame sono strettamente collegati e complementari quanto alla enunciazione delle ragioni logiche e giuridiche che ne sono a base.