(massima n. 1)
La competenza attribuita al cosiddetto «Tribunale della libertą» in tema di appello o riesame di provvedimenti in materia di misure cautelari personali o dispositivi di misure coercitive č di ordine funzionale ed č esclusiva, essendo, tra l'altro, legata alla necessitą di decisioni tempestive su ogni gravame concernenti la libertą personale. Ne deriva l'inapplicabilitą, ai fini della determinazione della competenza per territorio, della disciplina generale dettata dagli artt. 8 e seguenti c.p.p.