(massima n. 1)
L'art. 309, comma nono, c.p.p., in deroga al principio generale dell'effetto devolutivo delle impugnazioni, prevede che il tribunale del riesame, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. La suddetta norma non prevede, dunque, che il tribunale del riesame possa, per qualsiasi motivo, rinviare gli atti per nuovo esame al Gip che ha pronunciato l'ordinanza e poiché nell'ampio concetto di riforma dell'ordinanza rientra anche quello di integrazione della medesima, con l'aggiunta di un termine alla durata della custodia cautelare non fissato dal Gip, è evidente che, nel caso in cui una tale aggiunta occorra, alla stessa deve provvedere direttamente il tribunale del riesame che non può invece rinviare, a tale scopo, al Gip che ha emesso l'ordinanza dispositiva della custodia cautelare. (Fattispecie in cui il Gip, avendo ritenuto la contemporanea sussistenza delle esigenze cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274 c.p.p., non aveva ritenuto necessario fissare il termine di durata della custodia cautelare, mentre il tribunale della libertà, avendo escluso, in sede di riesame, l'esigenza cautelare di cui alla lett. c del detto articolo, aveva rimesso gli atti per la fissazione del termine in questione al Gip, che aveva sollevato conflitto negativo di competenza; la Cassazione sulla scorta del principio di cui in massima ha dichiarato la competenza del tribunale).