(massima n. 1)
In tema di gravi indizi di colpevolezza necessari per l'adozione di misura cautelare, deve ritenersi viziata la motivazione del provvedimento che, nell'apprezzamento della attendibilità intrinseca di chiamante in correità, ritenga la credibilità del dichiarante perché sulla base delle sue propalazioni e dei relativi riscontri estrinseci siano state emesse altre ordinanze di custodia cautelare confermate agli esiti di procedimenti di cui agli artt. 309 e 311 c.p.p. quando la valutazione concerna fatti diversi, non potendo l'attendibilità in ordine a determinati fatti necessariamente estendersi ad altri.