(massima n. 1)
Le nuove acquisizioni probatorie, di cui il tribunale del riesame può tener conto ai sensi dell'art. 309, nono comma, c.p.p., possono essere successive non solo a quelle sulla cui base è stata fondata la richiesta della misura cautelare da parte del pubblico ministero, ma anche al provvedimento che l'ha disposta ed alla stessa istanza di riesame. La decisione del tribunale, infatti, può integrare l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento oggetto del riesame anche con il ricorso a materiale cognitivo non precedentemente offerto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 291, primo comma, c.p.p. Né tale disciplina viola la pienezza del contradditorio, poiché il pubblico ministero non è obbligato ad un'anticipata discovery delle sopravvenute acquisizioni probatorie intervenute nel corso delle indagini, così come non è inibito alla difesa di produrre al giudice del riesame nuovi atti e documenti a favore del proprio assistito.