(massima n. 1)
In tema di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, nel caso in cui le parti, avvalendosi della facoltā di cui all'art. 309, nono comma, c.p.p., adducano nel corso dell'udienza elementi nuovi a sostegno delle proprie richieste, non č prevista la concessione di un termine a difesa, dovendo la decisione sempre intervenire entro il termine perentorio fissato dall'art. 309, decimo comma, stesso codice, pena l'immediata perdita di efficacia della misura coercitiva applicata. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la Suprema Corte ha osservato che l'acquisizione dei documenti trasmessi dal P.M., anche se pervenuti poco prima della trattazione, č situazione del tutto identica a quella disciplinata dall'art. 309, nono comma, c.p.p., che non dā luogo, per le ragioni giā esposte, a concessione dei termini a difesa).