(massima n. 1)
Il principio secondo cui il tribunale del riesame può decidere in base a «ragioni» diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento cautelare non può essere esteso anche ai reati in relazione ai quali non ha tratto origine il provvedimento medesimo. Pertanto, sia in relazione alla esistenza degli indizi, sia con riferimento alle esigenze cautelari, la cognizione del tribunale della libertà rimane circoscritta ai reati genetici del provvedimento adottato, sicché il provvedimento del predetto tribunale che, ai fini del riesame, ipotizzi l'esistenza di altro reato non ricompreso nel provvedimento impugnato, risulta pronunciato al di fuori dei poteri di cui all'art. 309, nono comma, c.p.p. ed in violazione dell'art. 292 stesso codice.