(massima n. 1)
Il procedimento incidentale di riesame non può estendersi oltre i limiti istituzionali, che ricomprendono certamente anche un esame di merito, ma non sino al punto da coinvolgere un accertamento preventivo e diffuso in ordine alla esatta configurazione, in concreto, del reato che forma oggetto del procedimento principale, salvi i casi di divergenza conclamata tra fattispecie legale e fattispecie reale. Pertanto, il merito verificabile dal giudice del riesame deve attenere comunque alla valutazione della gravità dell'indizio, alla stregua dei fatti accertati, e non può investire astratte e congetturali soluzioni alternative. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio, il giudice del riesame si era diffuso in una delibazione esauriente del fatto, vertente non sulla gravità dell'indizio acquisito, ma sulla valorizzazione di circostanze valutate come deponenti per dolo diverso, e cioè su oggetto non appropriato al procedimento di riesame).