(massima n. 1)
Agli effetti dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274, primo comma, lett. b), c.p.p., la latitanza intervenuta dopo l'ordinanza impositiva della misura cautelare deve essere considerata anche di ufficio dal tribunale del riesame, in forza dei poteri attribuitigli dall'art. 309, nono comma, secondo periodo, c.p.p. (Sulla scorta del principio di cui in massima la Cassazione ha censurato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto che non potesse ostare alla sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari la latitanza cui l'indagato si era dato dopo la pronuncia dell'ordinanza del Gip applicativa della misura, sul rilievo, tra l'altro, che il pericolo di fuga non era stato posto dal detto Gip a fondamento della misura).