(massima n. 1)
Per le ordinanze che dispongono misure cautelari personali, il termine di impugnazione per il difensore dell'imputato è di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di deposito del provvedimento cautelare, secondo il dettato dell'art. 309, terzo comma, c.p.p. In mancanza dell'originale della relata di notifica, costituente prova che non ammette equipollenti, il destinatario di essa, che assume di non averla ricevuta, non può considerarsi decaduto dal termine per impugnare, né è tenuto a fornire la prova della tempestività della propria impugnazione.