(massima n. 1)
La possibilitą di presentazione dell'atto di impugnazione di provvedimenti relativi a misure cautelari personali nei diversi uffici di cui al secondo comma dell'art. 582 c.p.p. postula che solo a quella data debba farsi riferimento per stabilirne la tempestivitą, essendo irrilevante, a tal fine, la data in cui l'atto perviene alla cancelleria del tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, quarto comma, c.p.p.