(massima n. 1)
Il principio secondo cui la revoca della misura cautelare personale, intervenuta nel corso del procedimento incidentale di riesame o, comunque, di impugnazione del provvedimento con il quale la misura è stata applicata o mantenuta, non comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il gravame, poiché la persistenza di questo deve essere apprezzata con riguardo non solo alla perdurante limitazione della libertà personale, ma anche alla necessità di precostituirsi, ai sensi dell'art. 314, secondo comma, c.p.p., una decisione irrevocabile sulla legittimità della misura ai fini dell'eventuale domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, trova applicazione nel caso in cui la misura applicata o mantenuta sia la custodia cautelare, compresiva anche degli arresti domiciliari, e non pure quando si tratti di altre misure coercitive od interdittive, atteso che su di queste non può fondarsi il diritto alla riparazione suddetta. Ne consegue che la revoca di tali ultime misure sopravvenuta nel corso del procedimento incidentale importa il venir meno dell'interesse al gravame da parte dell'indagato.